La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4216 del 2 marzo 2015, si è pronunciata sul ricorso n. 24881/2013 proposto dall’attore di un’opera teatrale, contro la RAI e una società cinematografica, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, con cui la medesima rigettava l’appello proposto dall’attore avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva a sua volta rigettato la domanda escludendo che l’episodio della serie televisiva “(OMISSIS)” dal titolo “(OMISSIS)” prodotto e trasmesso dalle controricorrenti, costituisse plagio dell’opera teatrale del ricorrente, dal titolo “(OMISSIS)”.
Con il primo motivo il ricorrente censurava la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione dell’art. 156 l. autore e del vizio motivazionale, laddove questa aveva messo in dubbio che la presentazione dell’opera ad un concorso presso l’Istituto del dramma italiano nel 1995 e il suo successivo deposito presso la SIAE, potessero attribuire di per sé la natura di opera creativa all’autore; contestava poi il mancato riconoscimento dell’avvenuto plagio riproducendo a tal fine alcuni brani delle due opere.
Con il secondo motivo censurava la sentenza laddove questa aveva ritenuto non adeguatamente provata la priorità cronologica della propria opera rispetto a quella trasmessa dalla RAI.
Con il terzo motivo riproponeva sotto diversi profili le censure alla creatività della propria opera ed alla non ritenuta sussistenza di plagio da parte dell’episodio televisivo.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fossero vizi nella motivazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’impugnazione presentata dal ricorrente.
In primo luogo la Corte ha osservato che la creatività, nell’ambito delle opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che, in quanto tale, rileva per l’ottenimento della protezione. In secondo luogo, la Corte ha ribadito che “si ha violazione dell’esclusiva non solo quando l’opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto); ma anche quando si ha contraffazione dell’opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Quando si tratta di valutare se c’è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l’esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva.” (Cass. 7077/90). La Corte ha poi aggiunto che, nel caso di specie, la Corte d’appello si è attenuta a tali principi di cui viene fatta espressa menzione nella sentenza ed ha ritenuto che gli elementi di somiglianza esistenti tra le due opere avessero un carattere secondario e non essenziale ed ha pertanto escluso il plagio da parte dell’opera televisiva trasmessa dalla Rai. Inoltre, trattandosi di valutazione di merito adeguatamente motivata, essa si sottraeva al sindacato di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione.
Per quanto concerne, infine, la priorità tra opere, la Corte d’Appello aveva esaminato gli elementi di carattere cronologico e aveva riscontrato che vi erano elementi che non consentivano di affermare con certezza che l’opera del ricorrente fosse stata creata prima di quella trasmessa dalla Rai. Anche in questo caso non è stata riconosciuta alcuna omessa motivazione ed è stato ribadito che la valutazione di merito del Tribunale di Roma, ampiamente motivata sul punto, non avrebbe potuto essere oggetto di sindacabilità da parte della Cassazione.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
L’ordinanza è consultabile al sito www.italgiure.giustizia.it/sncass/.