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QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE, IL TRIBUNALE DI MILANO SI PRONUNCIA SULLA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI RETROVERSIONE DEGLI UTILI E SUL RILIEVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO DEL CONTRAFFATTORE.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 5 luglio 2022, chiude il contezioso giudiziario instaurato dalla società Diesel s.p.a. nei confronti di alcune società del gruppo ZARA, tra cui la capogruppo e le società controllate operanti nel mercato italiano francese e spagnolo, avente ad oggetto la contraffazione di un disegno comunitario registrato concernente un modello di jeans (Biker Cerniere) ed un disegno non registrato di modello di sandalo in feltro (Fussbett). Il Tribunale meneghino con una sentenza parziale (la n. 5390/18) pubblicata il 15 maggio 2018 aveva accertato la contraffazione, mentre con la sentenza dello scorso luglio lo stesso Tribunale accoglie la domanda di risarcimento condannando le società convenute ad un risarcimento determinato in via equitativa.

Della sentenza in esame si segnalano due aspetti.

Il primo, di natura processuale, concerne la richiesta dell’attrice di determinare il danno risarcibile disponendo l’integrale retroversione degli utili conseguiti dalle società convenute ai sensi del comma 3 dell’art. 125 c.p.i. Sul punto il Tribunale di Milano, accogliendo le contestazioni delle società convenute, statuisce che nel caso concreto gli utili conseguiti dal contraffattore devono essere valutati nell’ambito dei benefici indebitamente acquisiti dalle convenute secondo i criteri stabiliti nei primi due commi dell’art. 125 c.p.i. perché nel caso di specie l’attrice non ha proposto una specifica domanda con cui desse esplicita e chiara manifestazione della scelta dell’opzione dell’applicazione della retroversione degli utili in via alternativa rispetto alla valutazione del profilo del lucro cessante (punto 2.2).

Il secondo concerne la quantificazione del danno e più nello specifico il problema della rilevanza del bilancio consolidato del gruppo a cui appartengono le società convenute. Sul punto il Tribunale condivide le considerazioni negative del CTU “quanto alla possibilità di estrarre dal bilancio consolidato di gruppo elementi utili ai fini delle indagini” dal momento che “nel bilancio consolidato non sono riportate informazioni atte a determinare la marginalità di ciascuna linea di prodotto o addirittura – come per il caso di specie – relative ad un singolo prodotto”. Oltre a ciò il Tribunale individua altri elementi critici ossia il bilancio del gruppo nel caso di specie comprende anche le vendite effettuate da società poste al di fuori dell’Unione Europea e, quindi, include ricavi derivanti anche da vendite dei prodotti contestati svolte “in assenza di diritti delle società attrici validamente opponibili”.

Per questi motivi per il Tribunale i dati complessivi del bilancio consolidato non sarebbero utilizzabili, mentre per quanto attiene le vendite dei prodotti in contraffazione “realizzate all’interno del territorio dell’Unione Europea, oltre ai valori individuati dal CTU per le vendite realizzate dalle società convenute in questa sede, ritiene il Collegio che risulterebbe ammissibile ricondurre ai benefici conseguiti dalla società capogruppo anche quelli conseguiti dalle società controllate per le successive fasi di commercializzazione, limitatamente – come si è detto – a quelle società operanti nel territorio europeo”. Tuttavia poiché ulteriori analisi e approfondimenti “risulterebbero per il numero delle società coinvolte di estrema complessità e di esito sostanzialmente incerto”, il Tribunale opta per la liquidazione di “una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano” ai sensi dell’art. 125.2 CPI partendo dal MOL totale del gruppo che il CTU aveva ricostruito comprensivo delle “vendite eseguite a valle dalle convenute, ma anche da tutte le altre società del gruppo Zara” e, al contempo, tenendo conto che detto MOL “comprende anche le vendite eseguite in Paesi extraeuropei ove i titoli di proprietà industriale non potevano avere efficacia” e, quindi, che non possono essere conteggiate ai fini della quantificazione del danno (punto 5).

La sentenza è consultabile al seguente link.

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