Nell’ambito di una controversia davanti al Tribunale delle Imprese di Liegi tra la società Brompton Bicycle Ltd (nel seguito, in breve, ‘Brompton’) ed il Signor SI, da un lato, e la società Chedech/Get2Get (nel seguito, in breve, ‘Get2Get’), dall’altro lato, in merito alla violazione dei diritti d’autore patrimoniali e morali relativi alla ‘Bicicletta Brompton’ (bicicletta che ha la particolarità di assumere tre posizioni diverse, ossia posizione piegata, posizione aperta e posizione intermedia, che consente alla bicicletta di rimanere in equilibrio sul terreno, in precedenza protetta da brevetto oggi scaduto) posta in essere da parte di Get2Get mediante la commercializzazione della ‘Bicicletta Chedech’ (il cui aspetto visivo è molto simile a quello della ‘Bicicletta Brompton’, che può assumere tre posizioni in maniera analoga a quest’ultima), il Tribunale delle Imprese di Liegi ha deciso di sospendere il procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:
‘1) Se il diritto dell’Unione, e più in particolare la Direttiva 2001/29, la quale, ai suoi articoli da 2 a 5, fissa in particolare i diversi diritti esclusivi riconosciuti ai titolari di diritto d’autore, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla protezione accordata dal diritto d’autore le opere la cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico.
2) Se, al fine di valutare la necessità di una forma per ottenere un risultato tecnico, occorra tener conto dei seguenti criteri:
– l’ esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato;
– l’efficacia della forma per pervenire a detto risultato;
– la volontà dell’asserito contraffattore di pervenire a tale risultato,
– l’esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito’.
La Corte di Giustizia dell’UE ha affermato che un oggetto, che soddisfa il requisito dell’originalità, può beneficiare della protezione del diritto d’autore ‘anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all’autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative’, mentre tale requisito non può essere ritenuto soddisfatto nell’ipotesi di ‘componenti di un oggetto che siano caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica’ ossia ‘nel caso in cui la forma del prodotto sia dettata unicamente dalla sua funzione tecnica’. Pertanto, la Corte di Giustizia dell’UE, con riferimento all’invocata tutela autorale della ‘Bicicletta Brompton’, ha stabilito che:
(i) con riferimento alla prima questione pregiudiziale, ‘se il prodotto di cui trattasi rientri nella sfera di protezione ai sensi del diritto d’autore, spetta al giudice del rinvio stabilire se, attraverso tale scelta della forma del prodotto, il suo autore abbia espresso la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative e abbia modellato il prodotto in modo da riflettere la propria personalità’; ed inoltre
(ii) con riferimento alla seconda questione pregiudiziale, ‘dato che deve essere valutata solo l’originalità del prodotto in esame, l’esistenza di altre forme possibili che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico, benché permetta di constatare l’esistenza di una possibilità di scelta, non è determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore. Analogamente, la volontà del presunto contraffattore è irrilevante nell’ambito di una simile valutazione. Quanto all’esistenza di un brevetto anteriore, oggi scaduto nel procedimento principale, nonché all’efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico, se ne dovrebbe tener conto solo nei limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi’; ed infine
(iii) per valutare se la bicicletta in questione è protetta dal diritto d’autore spetta al Tribunale delle Imprese di Liegi ‘tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell’ideazione di tale oggetto, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione del prodotto’.
Sulla base di quanto esposto, la Corte di Giustizia UE con sentenza dell’11 giugno 2020, nella causa C-833/18, ha risposto alle questioni pregiudiziali, esaminate congiuntamente, nei seguenti termini:
‘Gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d’autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un’opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale’.
La sentenza è consultabile al seguente link.