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IL TRIBUNALE DI ROMA, CON ORDINANZA DEL 3 GENNAIO 2019, DICHIARA INAPPLICABILE IL D. LGS. N. 145/2017 SULL’OBBLIGO DI INDICARE SUI PRODOTTI ALIMENTARI PREIMBALLATI LA SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O, SE DIVERSO, DI CONFEZIONAMENTO

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