IL TRIBUNALE UE CONFERMA CHE LA NOTORIETÀ E IL SUCCESSO COMMERCIALE DI UN PRODOTTO SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL CARATTERE INDIVIDUALE DEL DESIGN

Con sentenza del 22 aprile 2026 (causa T-228/25), il Tribunale dell’Unione europea è tornato a pronunciarsi in materia di disegni e modelli, ribadendo che il successo commerciale e la notorietà di un prodotto non costituiscono criteri rilevanti per la valutazione del carattere individuale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 6/2002.

La controversia trae origine dall’istanza di nullità del design UE registrato del noto zoccolo Crocs, presentata nel 2022 avanti alla Divisione di Annullamento dell’EUIPO da una società spagnola, che sosteneva che lo stesso fosse privo di carattere individuale rispetto al design di uno zoccolo divulgato anteriormente alla data di priorità del design contestato.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza di nullità, Crocs, Inc. ha impugnato la decisione avanti al Tribunale UE, sostenendo la validità del proprio titolo in ragione, da un lato, del limitato grado di libertà del progettista, dovuto alla presenza di vincoli tecnici e, dall’altro, della notorietà del prodotto, divenuto iconico a livello mondiale, al punto da essere incluso nel libro “Cinquanta scarpe che hanno cambiato il mondo” del Design Museum di Londra.

Entrambe le argomentazioni non sono state condivise dal Tribunale UE.

Per quanto riguarda il grado di libertà del creatore, il Tribunale ha evidenziato come lo stesso sia in realtà elevato, dal momento che il designer è libero di scegliere e variare il materiale, il colore, i motivi e, soprattutto, il numero, la forma, le dimensioni e la posizione dei fori, avendo come vincoli tecnici solo l’ergonomia del piede, la stabilità posturale, il comfort e la protezione delle dita. Il Tribunale ha inoltre ribadito il principio di proporzionalità inversa, secondo cui maggiore è la libertà del progettista, minore è la probabilità che differenze minori tra i design a confronto siano sufficienti a produrre un’impressione complessiva diversa sull’utilizzatore informato.

Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale ha escluso la presenza di tali differenze, in quanto l’unico elemento di differenziazione tra il modello anteriore e quello di Crocs era la presenza in quest’ultimo di un cinturino mobile sul tallone fissato con grandi rivetti, non sufficiente da solo a produrre in un utilizzatore informato un’impressione complessiva diversa, rispetto a quella pressoché identica prodotta dai caratteri fondamentali comuni ai due modelli: la forma generale, la punta arrotondata e chiusa, la suola spessa e i fori circolari sulla superficie superiore, con ritagli trapezoidali sul fronte e sui fianchi.

In merito all’asserita notorietà del prodotto, il Tribunale ha ribadito che il successo commerciale è un elemento che non ha alcun rilievo per il carattere individuale, la cui sussistenza va valutata in modo oggettivo, mediante il confronto dell’impressione complessiva suscitata dai prodotti. Pertanto, il cinturino presente sul modello Crocs, sebbene percepibile dall’utilizzatore informato, è stato considerato di minore rilevanza rispetto alla forma complessiva identica dei due zoccoli.

Il Tribunale ha infine escluso la rilevanza della decisione adottata dallo United States Patent and Trademark Office in materia di design patent, posto che il regime UE dei disegni e modelli opera in modo del tutto autonomo rispetto ai sistemi nazionali e, a fortiori, rispetto a quelli di Paesi terzi.

Il ricorso di Crocs, Inc. è stato quindi respinto, con conferma della decisione dell’EUIPO in merito alla nullità del modello registrato dalla società per mancanza di carattere individuale.

La sentenza, che non è definitiva, è consultabile al seguente link.

 

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