La CGUE si pronuncia sulla tutela dei brevi testi pubblicati sui social e sui limiti dell’eccezione per finalità informative

Con sentenza del 3 settembre 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che anche un breve testo pubblicato sui social network può beneficiare della tutela del diritto d’autore, purché costituisca un’espressione della creatività del suo autore. La Corte ha inoltre precisato i limiti dell’eccezione prevista per il resoconto di avvenimenti attuali, escludendo che il suo esercizio possa essere subordinato a un divieto generale di trarre vantaggi economici dall’utilizzo dell’opera.

La controversia riguardava la riproduzione integrale, su un quotidiano online, di un testo pubblicato su Facebook da un’insegnante, senza il suo previo consenso. Nell’esaminare la prima questione, la CGUE ha ricordato che un testo è tutelabile quando costituisce una creazione intellettuale originale, ossia riflette la personalità dell’autore attraverso scelte libere e creative. Occorre, quindi, che l’autore abbia potuto compiere scelte espressive proprie, senza essere vincolato da esigenze meramente tecniche. La Corte ha quindi chiarito che la brevità del testo non esclude la tutela: anche poche righe possono essere protette, se esprimono un apporto creativo personale. Né rilevano, di per sé, il fatto che il testo sia stato pubblicato su un social network o la sua appartenenza a un particolare genere. Spetta al Giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il testo presenti i requisiti di originalità richiesti.

Quanto all’eccezione per il resoconto di avvenimenti attuali, prevista dall’art. 5, par. 3, lett. c), della direttiva 2001/29/CE, la CGUE ha chiarito che l’opera può essere utilizzata senza il consenso dell’autore quando ciò sia giustificato da una finalità informativa. Gli Stati Membri possono limitare tale possibilità alla riproduzione di brevi estratti, purché ciò non ne comprometta l’efficacia. L’utilizzo dell’intera opera deve quindi essere valutato caso per caso, in relazione alle effettive esigenze informative.

La decisione conferma dunque che la tutela autoriale dei contenuti digitali dipende dalla loro originalità, non dalla loro lunghezza o dal mezzo di pubblicazione, e che l’utilizzo a fini informativi richiede un bilanciamento concreto tra gli interessi dell’autore e quelli della collettività.

La decisione è consultabile al seguente LINK.

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