Il mese di Novembre ha visto due importanti decisioni europee in materia di diritto d’autore e AI Generativa. In particolare si sono espressi sia il Tribunale Regionale di Monaco (I, 42 O 14139/24) che la High Court of Justice di Londra (EWHC 2863 Ch). Mentre i giudici tedeschi si sono occupati di opere letterarie-musicali (nello specifico testi di canzoni), la vertenza inglese ha avuto ad oggetto opere fotografiche e marchi registrati (watermark).
La decisione tedesca si colloca nell’ambito delle eccezioni per Text and Data Mining (TDM) introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/790 (DSM Directive), recepite in Germania nella legge sul diritto d’autore (UrhG) dalle § 44b, che consente la riproduzione di opere per TDM anche a fini commerciali, salvo opt-out espresso dal titolare in forma leggibile da macchina (robot.txt); e §60d che disciplina il TDM per ricerca scientifica, con limiti più stringenti e finalità non commerciale. Per mero fine comparatistico, in Italia l’eccezione TDM trova applicazione nella legge sul diritto d’autore agli artt. 70-ter (ricerca scientifica) e 70-quater (usi generali).
Secondo i giudici tedeschi, l’eccezione TDM esime solo le riproduzioni necessarie per l’analisi automatizzata ma non la memorizzazione permanente che consenta la rigenerazione dell’opera. Nel caso tedesco la collecting GEMA (equivalente alla SIAE italiana) ha agito contro i gestori di un modello AI, contestando la memorizzazione di testi di canzoni protetti nei parametri del modello e la successiva generazione di output identici o simili. Il Tribunale di Monaco ha ritenuto: (i) che la memorizzazione che permette la riproduzione di opere protette costituisce “riproduzione”; (ii) che l’eccezione TDM (§ 44b UrhG) non si applica alla fase di training se comporta una fissazione permanente; e (iii) che il fornitore del modello è responsabile anche per gli output generati dagli utenti, in quanto la progettazione e il dataset di training sono sotto il suo controllo.
La pronuncia chiarisce che l’eccezione TDM non legittima il training di modelli AI che incorporino opere protette in modo tale da consentirne la rigenerazione. La riproduzione è lecita solo se funzionale all’analisi, non alla creazione di un modello che perpetua l’opera.
La High Court inglese, invece, è di avviso opposto.
Senza entrare nel merito dell’eccezione TDM, i giudici inglesi affrontano in modo sistematico la responsabilità di un operatore AI generativa per la creazione di immagini che richiamano fotografie tutelate e contenenti watermark (“Getty Images”, marchio registrato) nonché per la presunta importazione/distribuzione di copie contraffatte di opere protette. Getty Images ha citato l’operatore AI per aver utilizzato milioni di immagini protette (con watermark) per l’addestramento del modello linguistico AI e per la generazione di immagini sintetiche, quindi simili ma non identiche a quelle originali.
La High Court ha escluso che il modello AI sia una copia contraffatta ai sensi della normativa inglese applicabile, poiché non contiene né riproduce direttamente le opere protette, anche se la creazione del modello ha richiesto l’utilizzo e la copia delle stesse opere. Secondo tale interpretazione, il modello può “memorizzare” dei pattern, ma ciò non è sufficiente a integrare una riproduzione ai fini della normativa sul diritto d’autore, se non è possibile rigenerare l’opera in modo riconoscibile e diretto. Analizzando anche i profili relativi ai marchi registrati, la High Court ha stabilito che, a seconda dell’output, la generazione di immagini con watermark integra violazione del marchio registrato, ma solo per quegli output in cui il segno è identico o altamente simile e usato per servizi identici/simili.
Le sentenze sono disponibili ai seguenti link: