{"id":8849,"date":"2020-06-18T17:35:12","date_gmt":"2020-06-18T15:35:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.les-italy.org\/?p=8849"},"modified":"2020-06-18T17:35:12","modified_gmt":"2020-06-18T15:35:12","slug":"la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-con-sentenza-dell11-giugno-2020-sulla-tutela-autorale-della-forma-di-una-bicicletta-pieghevole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/les-italy.org\/en\/uncategorized\/la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-con-sentenza-dell11-giugno-2020-sulla-tutela-autorale-della-forma-di-una-bicicletta-pieghevole","title":{"rendered":"LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA, CON SENTENZA DELL\u201911 GIUGNO 2020, SULLA TUTELA AUTORALE DELLA FORMA DI UNA BICICLETTA PIEGHEVOLE"},"content":{"rendered":"<p>Nell\u2019ambito di una controversia davanti al Tribunale delle Imprese di Liegi tra la societ\u00e0 Brompton Bicycle Ltd (nel seguito, in breve, \u2018Brompton\u2019) ed il Signor SI, da un lato, e la societ\u00e0 Chedech\/Get2Get (nel seguito, in breve, \u2018Get2Get\u2019), dall\u2019altro lato, in merito alla violazione dei diritti d\u2019autore patrimoniali e morali relativi alla \u2018Bicicletta Brompton\u2019 (bicicletta che ha la particolarit\u00e0 di assumere tre posizioni diverse, ossia posizione piegata, posizione aperta e posizione intermedia, che consente alla bicicletta di rimanere in equilibrio sul terreno, in precedenza protetta da brevetto oggi scaduto) posta in essere da parte di Get2Get mediante la commercializzazione della \u2018Bicicletta Chedech\u2019 (il cui aspetto visivo \u00e8 molto simile a quello della \u2018Bicicletta Brompton\u2019, che pu\u00f2 assumere tre posizioni in maniera analoga a quest\u2019ultima), il Tribunale delle Imprese di Liegi ha deciso di sospendere il procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:<\/p>\n<p><em>\u20181) Se il diritto dell\u2019Unione, e pi\u00f9 in particolare la Direttiva 2001\/29, la quale, ai suoi articoli da 2 a 5, fissa in particolare i diversi diritti esclusivi riconosciuti ai titolari di diritto d\u2019autore, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla protezione accordata dal diritto d\u2019autore le opere la <\/em><em>cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico.<\/em><\/p>\n<p><em>2) Se, al fine di valutare la necessit\u00e0 di una forma per ottenere un risultato tecnico, occorra tener conto dei seguenti criteri:<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>&#8211; l\u2019 esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>&#8211; l\u2019efficacia della forma per pervenire a detto risultato;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>&#8211; la volont\u00e0 dell\u2019asserito contraffattore di pervenire a tale risultato,<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>&#8211; l\u2019esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito\u2019.<\/em><\/p>\n<p>La Corte di Giustizia dell\u2019UE ha affermato che un oggetto, che soddisfa il requisito dell\u2019originalit\u00e0, pu\u00f2 beneficiare della protezione del diritto d\u2019autore <em>\u2018anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purch\u00e9 una simile determinazione non abbia impedito all\u2019autore di riflettere la sua personalit\u00e0 in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative\u2019<\/em>, mentre tale requisito non pu\u00f2 essere ritenuto soddisfatto nell\u2019ipotesi di <em>\u2018componenti di un oggetto che siano caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica\u2019 <\/em>ossia <em>\u2018nel caso in cui la forma del prodotto sia dettata unicamente dalla sua funzione tecnica\u2019<\/em>. Pertanto, la Corte di Giustizia dell\u2019UE, con riferimento all\u2019invocata tutela autorale della \u2018Bicicletta Brompton\u2019, ha stabilito che:<\/p>\n<p>(i) con riferimento alla prima questione pregiudiziale, <em>\u2018se il prodotto di cui trattasi rientri nella sfera di protezione ai sensi del diritto d\u2019autore, spetta al giudice del rinvio stabilire se, attraverso tale scelta della forma del prodotto, il suo autore abbia espresso la propria capacit\u00e0 creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative e abbia modellato il prodotto in modo da riflettere la propria personalit\u00e0\u2019<\/em>; ed inoltre<\/p>\n<p>(ii) con riferimento alla seconda questione pregiudiziale, <em>\u2018dato che deve essere valutata solo l\u2019originalit\u00e0 del prodotto in esame, l\u2019esistenza di altre forme possibili che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico, bench\u00e9 permetta di constatare l\u2019esistenza di una possibilit\u00e0 di scelta, non \u00e8 determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore. Analogamente, la volont\u00e0 del presunto contraffattore \u00e8 irrilevante nell\u2019ambito di una simile valutazione. Quanto all\u2019esistenza di un brevetto anteriore, oggi scaduto nel procedimento principale, nonch\u00e9 <\/em><em>all\u2019efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico, se ne dovrebbe tener conto solo nei limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi\u2019<\/em>; ed infine<\/p>\n<p>(iii) per valutare se la bicicletta in questione \u00e8 protetta dal diritto d\u2019autore spetta al Tribunale delle Imprese di Liegi <em>\u2018tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell\u2019ideazione di tale oggetto, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione del prodotto\u2019<\/em>.<\/p>\n<p>Sulla base di quanto esposto, la Corte di Giustizia UE con sentenza dell\u201911 giugno 2020, nella causa C-833\/18, ha risposto alle questioni pregiudiziali, esaminate congiuntamente, nei seguenti termini:<\/p>\n<p><em>\u2018Gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001\/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull\u2019armonizzazione di taluni aspetti del diritto d\u2019autore e dei diritti connessi nella societ\u00e0 dell\u2019informazione, devono essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d\u2019autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma \u00e8, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un\u2019opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacit\u00e0 creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalit\u00e0, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale\u2019.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>La sentenza \u00e8 consultabile al seguente <a href=\"https:\/\/les-italy.org\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Corte-di-Giustizia-UE-11.06.2020-causa-C-833-18-Brompton.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">link<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell\u2019ambito di una controversia davanti al Tribunale delle Imprese di Liegi tra la societ\u00e0 Brompton Bicycle Ltd (nel seguito, in breve, \u2018Brompton\u2019) ed il Signor SI, da un lato, e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":655,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[133],"tags":[],"class_list":["post-8849","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/les-italy.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8849","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/les-italy.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/les-italy.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/les-italy.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/655"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/les-italy.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8849"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/les-italy.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8849\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8853,"href":"https:\/\/les-italy.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8849\/revisions\/8853"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/les-italy.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8849"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/les-italy.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8849"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/les-italy.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8849"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}