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LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIA, CON SENTENZA DEL 29 MAGGIO 2020, SULLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE NELL’USO DEL PATRONIMICO

Fiorucci Design Office S.r.l. in Liquidazione (nel seguito, in breve, ‘FDO’) proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 3443 della Corte d’Appello di Milano del 21 agosto 2015, con la quale era stata respinta la domanda di FDO volta a far dichiarare che l’uso del segno Fiorucci abbinato ad altri elementi denominativi nel marchio ‘Love Therapy by Elio Fiorucci’ da parte di Love Therapy S.r.l. in liquidazione (nel seguito, in breve, ‘Love Therapy’) e del Signor Elio Fiorucci costituiva contraffazione dei marchi nazionali ‘Fiorucci’, di cui FDO era licenziataria esclusiva per l’Italia, in virtù di accordi con la capogruppo Edwin Company Limited (nel seguito, in breve, ‘Edwin’) del Gruppo Fiorucci. La predetta domanda, era stata inizialmente accolta in primo grado dal Tribunale di Milano, ma successivamente respinta dalla predetta Corte sulla considerazione che, non avendo Edwin acquisito i diritti di marchio dal Signor Elio Fiorucci in proprio, bensì dal liquidatore dei beni della procedura di concordato preventivo della Fiorucci S.p.A., il cedente, stante il carattere personale del diritto al nome, non poteva disporne come avrebbe potuto fare il diretto interessato, con la conseguenza che il marchio ‘Love Therapy by Elio Fiorucci’ non era contrario alla correttezza professionale e, quindi, non costituiva violazione dei marchi ‘Fiorucci’ di FDO.
Nel caso di specie, la questione giuridica affrontata dalla Corte di Cassazione consiste nel chiedersi se, stante la scriminante più generalmente prevista in favore di un uso conforme al principio della correttezza professionale, possa giudicarsi conforme al predetto principio il contegno dell’imprenditore che, già titolare di un marchio imperniato sul proprio nome poi ceduto ad un terzo, in seguito utilizzi il proprio patronimico, inserendolo qui nel contesto di una sequenza linguistica.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, rifacendosi all’art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, ha affermato che l’utilizzazione commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva; in altri termini, la Corte ritiene che ‘l’uso da parte di terzi non può essere precluso dal titolare della privativa quando esso avvenga in funzione descrittiva e non nella funzione distintiva che è propria del marchio quale garanzia per il consumatore dell’originalità del prodotto rispetto ai prodotti concorrenti’. Sulla base di tali principi giuridici, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di FDO, ritenendo che i Giudici del Merito avessero errato nel valutare se l’uso del patronimico ‘Fiorucci’ all’interno del marchio ‘Love Therapy by Elio Fiorucci’ da parte di Love Therapy e del Signor Elio Fiorucci fosse conforme o meno al principio della correttezza professionale previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005 e se le condotte delle resistenti fossero tali da ingenerare agli occhi del consumatore un pericolo di confusione tra i marchi ‘Fiorucci’ di FDO e il patronimico ‘Fiorucci’ presente nel marchio ‘Love Therapy by Elio Fiorucci’. La Corte di Cassazione ha quindi rinviato la causa avanti la Corte d’Appello di Milano, in altra composizione, per il riesame dell’intera fattispecie sulla base dei principi di diritto da essa enunciati.

La sentenza viene allegata in formato pdf.

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